regolamento - Alamari Montatesi

Sito ufficiale della Sezione Ten. Marco Pittoni M.O.V.M. di Montà d'Alba dell'Associazione Nazionale Carabinieri
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regolamento

l'a.n.c.
REGOLAMENTO


REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI



Art. 1
Scopi



L'ANC, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, si propone il perseguimento degli scopi
associativi assumendo iniziative atte a rendere operanti le norme di cui all'art. 2 dello Statuto:
- costituendo fondi per lo svolgimento di attività assistenziali e sociali;
- stipulando convenzioni commerciali, assicurative, bancarie, medico-sanitarie, turistico-ricreative e culturali a favore dei Soci.
Per dare attuazione al disposto dell'ultima parte dell'art. 2 dello Statuto, l'Associazione promuove lo sviluppo di attività di volontariato:
- generico, attraverso le Sezioni territoriali;
- di protezione civile, secondo la legislazione di settore, mediante appositi nuclei che, pur avendo autonomia gestionale e patrimoniale, operano in armonia con i principi dell'Associazione, conformandosi alle regole di carattere generale da questa dettate in materia, tramite il SECOV (Servizio Coordinamento Volontariato).
A tal fine, i Presidenti di Sezione, gli Ispettori regionali e la Presidenza Nazionale svolgono attività di coordinamento, indirizzo e controllo.


Art. 2
Bandiere e medagliere



Le Bandiere nazionali che l'Associazione, le Sezioni e le Sottosezioni sono autorizzate ad usare devono essere acquistate a loro spese o accettate in dono da Enti militari e civili, da comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità.
La stessa normativa vale per i labari delle Sezioni estere.
La Bandiera nazionale deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- drappo tricolore bordato di giallo con cravatta azzurra e frangia argentata con iscrizioni;
- asta di metallo bianco, portante la lancia con la fiamma dell'Arma.
Quando il Medagliere dell'Arma muove per raggiungere il posto assegnatogli deve ricevere gli onori. Gli stessi onori competono quando passa davanti alla guardia schierata.
I Soci di scorta d'onore devono indossare l'uniforme sociale.


Art. 3
Uniforme Sociale



Le uniformi sociali da indossare nello svolgimento delle attività istituzionali sono riportate nell'allegato 1.
L'Associazione adotta ogni possibile iniziativa per consentire ai soci l'acquisizione degli accessori all'uniforme stessa.
II sopracolletto per i componenti del Consiglio nazionale è interamente bordato col seguente numero di galloncini piatti dorati:
- 3 per il Presidente od il Commissario nazionale;
- 2 per i Vice Presidenti nazionali;
- 1 per i Consiglieri nazionali, gli Ispettori regionali ed il Segretario nazionale.
Il Segretario nazionale inoltre, al di sopra del galloncino, ne applica un altro soltanto fino al termine degli alamari.
I Coordinatori provinciali ne applicano uno dorato ma solo fino al termine degli alamari.
Per i componenti il Consiglio sezionale è prescritta analoga bordatura col seguente numero di galloncini piatti argentati:
- 3 per i Presidenti o i Commissari di Sezione;
- 2 per il Vice Presidente (ove esiste);
- 1 per i Consiglieri ed i Fiduciari delle Sottosezioni ed il Segretario.
Anche il Segretario sezionale, al di sopra del galloncino, ne applica un altro fino al termine degli alamari.


Art. 4
Ammissione dei Soci



Le domande di ammissione a Socio effettivo non in attività di servizio, familiare e simpatizzante vanno presentate o trasmesse dagli interessati direttamente al Presidente della Sezione competente per territorio (allegato 2). Sulla domanda delibera il Consiglio sezionale.
Nei casi in cui ricorrano particolari situazioni di opportunità, gli Ispettori possono autorizzare l'iscrizione o il suo rinnovo presso altra Sezione o Sottosezione viciniore.
Il Presidente nazionale d'iniziativa o su proposta dell'Ispettore o del Coordinatore provinciale (sempre tramite Ispettore) può autorizzare, per lo stesso motivo, l'iscrizione presso la sede centrale dell'Associazione.
I militari in attività di servizio possono presentare la domanda al Presidente nazionale o al Presidente di Sezione territorialmente competente, che provvederà all'inoltro alla Presidenza nazionale per il rilascio della tessera sociale.
II Presidente nazionale o della Sezione, nei casi in cui le domande di ammissione a Socio non vengano accolte, ne danno notizia agli interessati con comunicazione scritta di carattere personale. In caso di cambio di residenza o domicilio il Socio può chiedere l'iscrizione alla Sezione competente per territorio, che ne darà notizia a quella cedente.


Art. 5
Soci Militari in Servizio



I militari dell'Arma in servizio di tutti i gradi, i quali presentano domanda di iscrizione all'Associazione, devono darne notizia ai Comandi di appartenenza.
All'atto del congedamento i militari Soci, senza alcun obbligo di ulteriore contributo fino al 31 dicembre dell'anno in cui il congedamento è avvenuto, passano di diritto a far parte delle Sezioni o delle Sottosezioni aventi giurisdizione nella località nella quale il militare ha eletto il proprio domicilio, acquisendo i diritti e doveri propri dei Soci effettivi in congedo.


Art. 6
Soci familiari e simpatizzanti



Possono essere Soci familiari anche gli ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle e rispettivi coniugi di coloro che abbiano prestato o prestino servizio nell'Arma.
Presso le Sezioni estere i Soci discendenti sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci effettivi, pertanto hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
I Soci simpatizzanti - compresi quelli appartenenti ai Nuclei di volontariato di p.c. - non possono superare il 30% dei Soci effettivi di ciascuna Sezione.


Art. 7
Soci d'onore e benemeriti



Gli Ispettori regionali, di loro iniziativa o su proposta dei Presidenti di Sezione - a seguito di ponderata valutazione dei Consigli sezionali - segnalano alla Presidenza Nazionale, esprimendo parere, i nomi-nativi degli Enti, delle persone nonché - per i Soci "d'Onore",qualora i titolari sono deceduti - dei loro legittimi rappresentanti (vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purchè conservi lo stato vedovile; primogenito degli orfani; o, in mancanza dell'una o degli altri, padre ovvero madre ovvero il maggiore dei fratelli) in possesso dei requisiti, previsti dall'art. 5 dello Statuto per essere nominati Soci "d'Onore" o "Benemeriti" della Associazione.
Il Presidente nazionale ha autonoma facoltà di proposta al Comitato centrale.
Le proposte di nomina a Socio "benemerito" devono essere motivate con l'indicazione delle particolari benemerenze acquisite dalle persone o Enti.
Presso la Presidenza Nazionale saranno iscritti, in distinti albi, i nomi di tutti i Soci "d'Onore" e di quelli "Benemeriti".
La Presidenza Nazionale rilascia una speciale tessera con fotografia ed un diploma che trasmette alla Sezione (per conoscenza all'Ispettore) per la consegna al titolare.
La Sezione inserisce nello schedario la seconda parte della tessera.
I Soci "d'Onore" e "Benemeriti" che abbiano prestato servizio nell'Arma hanno tutti i diritti propri dei Soci effettivi.
I Soci "d'Onore" ed i soci "Benemeriti" sono:
- permanentemente iscritti all'Associazione;
- esenti dalle operazioni di tesseramento annuali.
I Soci "Benemeriti" rimangono in carico alle Sezioni proponenti.
Ove venissero meno i requisiti dell'attribuzione della qualifica di "Benemerito" gli Ispettori inoltreranno motivata proposta al Comitato centrale, per le conseguenti determinazioni.


Art. 8
Apoliticità del socio



Considerata l'apoliticità statutaria dell'Associazione Nazionale Carabinieri (art. 2 dello Statuto), il Socio che accetti candidature in liste elettorali politiche ed amministrative, nazionali o locali, è tenuto ad autosospendersi per la durata della campagna elettorale.
In caso di elezione è tenuto a presentare le dimissioni da eventuali cariche sociali ricoperte. Tale preclusione è limitata alla durata del mandato elettorale.
L'eventuale inosservanza va valutata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.


Art. 9
Gratuità delle cariche sociali



Tutti i Soci prestano la loro opera a titolo gratuito. Ai Soci che ricoprono cariche sociali o che svolgono particolari incarichi per l'Associazione, compete il rimborso delle spese, documentate, sostenute per i doveri d'ufficio e approvate dall'organo collegiale di cui fanno parte o dall'organo istituzionale che ha conferito l'incarico.


Art. 10
Gerarchie Sociali



Le gerarchie sociali connesse alle cariche istituzionali sono esclusivamente di funzione e non di grado.


Art. 11
Disciplina - Procedure



I provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9 dello Statuto vengono adottati secondo le competenze previste dall'art. 10 dello Statuto stesso.
Presupposto per la loro adozione è l'esistenza di uno dei comportamenti indicati all'art. 9 primo capoverso del comma 2 lett. a. e b. dello Statuto; si basano, quindi, sulla valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi di un fatto che possa configurare l'ipotesi perseguibile disciplinarmente.
Le procedure disciplinari di qualsiasi grado debbono essere ragionevolmente rapide. A ciascun titolare dell'azione disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da qualsiasi motivo che non sia attinente ai criteri enunciati al richiamato art. 9 dello Statuto e di usare, nell'infliggere il provvedimento, forma e modi lesivi della dignità del Socio interessato.
Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, viene considerato appartenente all'Associazione fino alla conclusione del procedimento stesso.
Nel caso di infrazioni di lieve entità passibili di "richiamo", il titolare dell'azione disciplinare potrà adottare direttamente il relativo provvedimento dopo aver sentito l'interessato.
Le fasi del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni della sospensione e della espulsione sono le seguenti:
a. cognizione del fatto passibile di sanzione disciplinare da parte dell'organo competente ad infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazione di altri titolari degli organismi associativi;
b. valutazione del fatto cognito e formulazione per iscritto delle contestazioni al manchevole con indicazione del termine per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza, le norme violate;
c. esame delle giustificazioni ricevute ed eventuale richiesta al manchevole di ulteriori elementi giustificativi, con indicazione del termine per la risposta;
d. trasmissione degli atti, in ragione della rispettiva competenza, alla Commissione di disciplina o al Comitato centrale per l'acquisizione del previsto parere. Quest'ultimi possono, ove ritenuto opportuno, convocare il manchevole per l'acquisizione di ulteriori elementi e comunicano quindi il proprio parere al titolare dell'azione disciplinare entro il termine da questi indicato, di norma non superiore a trenta giorni. In caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un difensore scelto tra i soci della propria sezione, con almeno un anno solare di iscrizione alla stessa;
e. esame e decisioni conclusive da parte del titolare dell'azione disciplinare;
f. comunicazione scritta al manchevole (raccomandata con ricevuta di ritorno) delle decisioni adottate. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
La sanzione disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata con la precisa e chiara indicazione, ancorché sintetica, delle norme violate. La comunicazione stessa dovrà altresì contenere l'indicazione della facoltà di ricorrere contro il provvedimento alle Autorità e nei termini stabiliti dall'art. 10 dello Statuto.


Art. 12
Ricorsi



Per i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari valgono le norme di cui all'art. 10 dello Statuto. I destinatari del ricorso, dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità e ammissibilità, disporranno nuovi accertamenti, qualora li ritengano necessari, ed acquisiranno il parere degli organi consultivi di cui all'art. 13.
I pareri della Commissione di disciplina o del Comitato centrale saranno resi con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e dell'art. 10 dello Statuto.
L'esito del ricorso sarà comunicato, all'interessato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.


Art. 13
Organi consultivi: Commissione di disciplina e Comitato centrale



La Commissione di disciplina ed il Comitato centrale sono composti come stabilito, rispettivamente, dagli articoli 27 e 16 dello Statuto. La prima, è presieduta come indicato al richiamato art. 27; il Comitato centrale, in sede consultiva, è presieduto dal Vice Presidente vicario o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
La Commissione di disciplina viene nominata dall'Ispettore regionale all'atto della sua nomina e di volta in volta convocata.
Se durante il mandato qualche membro della Commissione di disciplina viene a mancare per qualsiasi motivo, o in caso di accertata impossibilità a partecipare ad una riunione, viene sostituito, definitivamente nel primo caso e temporaneamente nel secondo, con il Presidente di Sezione più elevato in grado o più anziano che segue i membri in carica. Per il Comitato centrale è sufficiente la presenza maggioritaria dei componenti. Non possono prendere parte alle riunioni i componenti che hanno concorso a promuovere il procedimento disciplinare od i congiunti dell'inquisito.


Art. 14
Procedura per gli organi consultivi



La Commissione di disciplina o il Comitato centrale inviteranno per iscritto - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - i soci nei cui confronti è stato instaurato procedimento disciplinare a presentare le proprie giustificazioni per iscritto con lettera raccomandata entro il termine di trenta giorni. In caso di contestazioni, fa fede la data del timbro postale.
Nel caso in cui si ritenga di convocare il manchevole, si applicano le disposizioni di cui all'art 11, para. d) del presente Regolamento.
I pareri della Commissione di disciplina e del Comitato centrale sono emessi a maggioranza. La votazione avviene in ordine inverso del grado o dell'anzianità nel grado dei presenti.
Le risultanze della riunione verranno verbalizzate e comunicate entro il termine fissato, e comunque non oltre 30 giorni, al titolare dell'azione disciplinare.


Art. 15
Sezioni estere - disciplina



Per le Sezioni costituite all'estero i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9, primo capoverso del comma 2, lett. a. e b., vengono adottati:
- il richiamo e la sospensione dal Presidente di sezione sentito il Consiglio sezionale;
- l'espulsione dal Presidente nazionale direttamente o su proposta del Presidente di Sezione, sentito il Comitato centrale.
Si applicano - per quanto possibile - le procedure di cui all'art. 11 del Regolamento.
I ricorsi nei confronti dei provvedimenti adottati dal Presidente di sezione vengono decisi dal Presidente nazionale sentito il Comitato centrale.
Si applicano - per quanto possibile - le procedure di cui all'art. 12 del Regolamento.


Art. 16
Procedimenti penali



La sospensione e radiazione di cui all'art. 6 dello Statuto vengono automaticamente determinati dal Presidente di Sezione, per i Soci in attività di servizio, dal Presidente nazionale.
In caso di assoluzione va valutata la sussistenza di autonome infrazioni disciplinari.


Art. 17
Attestati di benemerenza



E' un riconoscimento che può essere concesso in favore di Enti, persone e Soci che si siano distinti per attaccamento all'Istituzione o per efficace azione organizzativa o che abbiano procurato al Sodalizio benefici o vantaggi di un qualche rilievo.
Gli Ispettori regionali di loro iniziativa o su indicazione dei Coordinatori provinciali o dei Presidenti di Sezione - a seguito di ponderate valutazioni del Consiglio sezionale - inoltreranno alla Presidenza Nazionale proposte motivate.
La concessione è deliberata dal Comitato centrale.
La Presidenza Nazionale rilascia l'attestato su proprio modello che invia alla Sezione per la consegna all'interessato.
Il conferimento dell'Attestato di benemerenza non attribuisce la qualità di Socio, salvo il rispetto delle norme di cui al precedente art. 4.


Art. 18
Convocazione del Consiglio nazionale



I componenti del Consiglio nazionale, che non possono intervenire alle riunioni del Consiglio, hanno facoltà di comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno formulando, ove lo credano, osservazioni e proposte che, in apertura di seduta, vengono portate a conoscenza dei Consiglieri nazionali presenti per un'eventuale valutazione in sede di delibera.
Per ogni riunione viene redatto, in apposito registro, verbale riassuntivo, sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario nazionale.
La data e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale sono, dalla Segreteria nazionale, comunicate almeno dieci giorni prima della data in cui le riunioni stesse dovranno essere tenute.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a più breve termine.
Per le riunioni del Consiglio nazionale non sono ammesse deleghe.


Art. 19
Comitato centrale



Il Comitato centrale collabora con il Presidente nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.
Le deliberazioni del Comitato centrale vengono verbalizzate.
II Presidente nazionale può affidare a membri del Comitato centrale o a Soci qualificati lo studio di problemi tecnico-amministrativi e la organizzazione di particolari attività dell'Associazione.


Art. 20
Segretario nazionale



Il Segretario nazionale ha la direzione e la responsabilità della segreteria dell'Associazione, custodisce gli atti contabili, redige i verbali del Consiglio nazionale e del Comitato centrale, traduce in atto le loro deliberazioni e firma col Presidente nazionale o con il Vice Presidente che eventualmente lo sostituisce gli atti sociali.
Il Segretario nazionale, nella sua qualità di amministratore dei beni dell'Associazione, cura la esazione, rilasciandone ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile delle somme che pervengono alla Presidenza nazionale sotto qualunque titolo.
Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio nazionale o dal Comitato centrale, ritirandone quietanza.
Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici dell'Associazione e sorveglia la regolare tenuta dell'inventario.
Il Segretario nazionale provvede a versare le somme riscosse sul conto corrente postale intestato all'Associazione o presso un Istituto di credito. Provvede anche, a seguito di apposita deliberazione del Comitato centrale e nei limiti fissati dalla predetta deliberazione, ad investire le somme in titoli al portatore di Stato o garantiti dallo Stato.
Ad ogni riunione del Consiglio nazionale è tenuto a far conoscere la situazione di cassa dell'Associazione. Per i bisogni ordinari di spesa ha facoltà di disporre di una somma in contanti non superiore a euro 3.500 (tremilacinquecento) sui fondi dell'Associazione.


Art. 21
Ispettori regionali



Gli Ispettori regionali fanno parte del Consiglio nazionale al quale sono tenuti a rappresentare le aspettative e le aspirazioni dei soci delle Sezioni costituite nella loro giurisdizione, nonché le possibilità che le Sezioni hanno di realizzare le finalità sociali.
Gli Ispettori esercitano funzioni direttive, di coordinamento e di controllo fra gli organi centrali e gli organi periferici dell'Associazione.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono dei Coordinatori provinciali di cui all'art. 19 punto 4 dello Statuto, nonché di delegati per settori specifici di attività.
Per la tenuta ed il disbrigo del carteggio, strettamente indispensabile, relativo alle loro funzioni si avvalgono di Soci appartenenti alle Sezioni della giurisdizione.


Art. 22
Coordinatori provinciali



II Coordinatore provinciale non costituisce livello gerarchico ed assolve tutti i compiti demandategli dall'Ispettore regionale ai sensi dell'art. 19.4 dello Statuto.
Viene eletto dai Presidenti delle Sezioni costituite nel territorio della provincia riuniti in assemblea convocata dall'Ispettore.
Ciascun Presidente di Sezione - in caso di impossibilità a partecipare - può delegare un componente del Consiglio sezionale.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Dieci giorni prima della data stabilita per la riunione dell'assemblea elettorale, i Presidenti di Sezione, sentito il Consiglio sezionale, comunicano all'Ispettore regionale il nominativo di un Socio effettivo della provincia che intenda candidarsi per la carica.
L'Ispettore regionale predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati in ordine alfabetico e preceduti dal grado.
Ogni rappresentante di Sezione dispone di un solo voto.
L'assemblea elettorale è presieduta dall'Ispettore regionale che, coadiuvato da tre scrutatori scelti fra i presenti, dà inizio alla votazione che viene effettuata con scheda e a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Delle operazioni di voto e del risultato delle votazioni viene redatto verbale, da trasmettere in copia alla Presidenza Nazionale ed alle Sezioni interessate.
Il Coordinatore provinciale ha sede presso la Sezione cui è iscritto.



Art. 23
Sezioni territoriali



La Sezione può essere costituita nei Comuni ove sia stato possibile raccogliere un numero di adesioni non inferiore a 15 fra chi abbia prestato servizio nell'Arma, ivi residenti.
Il promotore o chi sia stato a ciò delegato inoltra la proposta all'Ispettore regionale indicando: - nominativi e grado degli aderenti;
- il nominativo di chi sia disposto ad assumere l'incarico di Commissario.
L'Ispettore trasmette alla Presidenza Nazionale motivato parere con l'indicazione della circoscrizione territoriale dell'istituenda Sezione.
La Presidenza Nazionale autorizza e nomina il Commissario.
Questi nel più breve tempo possibile:
- procede alla convocazione dell'Assemblea elettorale;
- trasmette, per l'approvazione, alla Presidenza ed all'Ispettore i verbali delle elezioni;
- effettua il passaggio delle consegne al Presidente di Sezione neo-eletto.
Nei capoluoghi di Regione possono essere costituite più Sezioni con giurisdizione territoriale, di norma, non inferiore a quella del Comando Compagnia territoriale Carabinieri.
Le Sezioni comunicano alla Presidenza Nazionale - per il tramite degli Ispettori, che inoltrano sollecitamente con parere motivato - tutto quanto comporta una valutazione ed un eventuale intervento di quel livello gerarchico. In particolare: proposte di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, concessione di sussidi e di contributi alle Sezioni, organizzazione di raduni, cerimonie, altre manifestazioni ed eventuali contrasti in ambito Sezioni.
E' fatto divieto alle Sezioni di rivolgersi per qualsiasi motivo direttamente alle Autorità centrali ed al Comando Generale dell'Arma. Esse invece possono, nelle forme dovute e per fini assistenziali, rivolgersi direttamente alle Autorità provinciali o locali.
Per la costituzione di sezioni estere le notizie di cui sopra vengono direttamente inviate alla Presidenza Nazionale.


Art. 24
Denominazione di Sezione



Le Sezioni possono intitolarsi, previa approvazione della Presidenza Nazionale, ad un Eroe, ad un Caduto dell'Arma ovvero, in carenza, a Socio deceduto che abbia acquisito documentate benemerenze ANC. Al nome del prescelto deve seguire anche quello della località di costituzione (Es.: Sezione V.Brig. Salvo D'ACQUISTO di ............... )
Le Sezioni che si intitolano ad Eroi dell'Arma espongono convenientemente nei locali della loro sede la fotografia dell'Eroe unitamente alla riproduzione della motivazione delle ricompense che premiarono il suo valore.


Art. 25
Presidente di sezione



II Presidente di Sezione adotta tutte le iniziative per il perseguimento delle finalità statutarie:
- rendendo edotto il Consiglio di sezione ove non vi siano implicazioni a carattere oneroso;
- rappresentando al Consiglio - per l'approvazione - quelle che comportino oneri o impegni morali.
Nel settore del Volontariato assolve le funzioni configurate all'art. 1 del presente Regolamento.



Art. 26
Segretario di sezione



II Segretario della Sezione coadiuva il Presidente della Sezione ed assume personalmente le funzioni di cassiere economo, che, per le Sezioni numerose, possono dal Presidente essere affidate ad un Socio che dimostri particolare attitudine ad assolverle.
Le attribuzioni del Segretario delle Sezioni sono, in quanto possibile, analoghe a quelle previste dal precedente articolo 20 per il Segretario nazionale. Non ha autonoma disponibilità di fondi.
Pertanto è responsabile delle scritture contabili e dei movimenti di cassa e provvede alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio di Sezione.


Art. 27
Revisori dei conti di Sezione



Nella sua prima riunione il Consiglio sezionale procede alla nomina di due Revisori dei conti scelti tra i Soci effettivi della Sezione. In alternativa, uno dei Revisori può essere scelto tra i Soci familiari con specifica competenza.
I revisori hanno il compito di controllare, anche disgiuntamente, la gestione economica e amministrativa della sezione e di riferire all'Assemblea sul bilancio consuntivo; possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Sezione, esprimendo preliminari valutazioni sugli impegni di spesa significativi, facendone constare a verbale.
Le gerarchie sociali connesse alle cariche istituzionali sono esclusivamente di funzione e non di grado.


Art. 28
Sottosezione



II Fiduciario della Sottosezione, nominato dal Presidente della Sezione, partecipa al Consiglio senza diritto di voto; quando sia impossibilitato ad intervenire alle riunioni indette dalla Sezione può comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno.
II Presidente della Sezione comunica alle dipendenti Sottosezioni le date di convocazione e l'ordine del giorno di ogni assemblea, comprese le assemblee elettorali, nonché delle riunioni del Consiglio di Se-zione ed i relativi ordini del giorno.
Le Sezioni aventi sede in località tra loro vicine, qualora i Soci inscritti in esse lo decidano a maggioranza, possono trasformarsi in Sottosezioni per fondersi nella Sezione centrale, allo scopo di costituire, a comune vantaggio, un sodalizio più numeroso e di maggiore potenzialità morale ed economica.
Similmente le Sottosezioni che raggiungono il numero di Soci previsto dall'art. 20 dello Statuto possono chiedere di trasformarsi in Sezioni.


Art. 29
Consiglio di Sezione



II Consiglio di Sezione rappresenta tutti gli iscritti in essa e, oltre i compiti di cui all'art. 24 dello Statuto, ha facoltà di farsi promotore di proposte organiche e complete da sottoporre - tramite gli Ispettori - alle decisioni del Consiglio nazionale, purché risultino votate a maggioranza e riflettano questioni di principio o l'adozione di provvedimenti di carattere generale.
La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono comunicati ai membri del Consiglio dal Presidente della Sezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore.
Ciascun Consigliere, tre giorni avanti la riunione del Consiglio o prima di iniziare la discussione, nei casi d'urgenza, può proporre al Presidente la trattazione di argomenti non all'ordine del giorno, argomenti, che una volta inseriti per determinazione del Presidente nell'ordine dei lavori, possono essere portati in discussione. Per ogni riunione viene redatto verbale riassuntivo. Non sono ammesse deleghe.
II Consiglio sezionale ha l'obbligo della più scrupolosa cura del patrimonio sociale e deve vigilare, anche a mezzo dei Revisori, affinché le spese siano sempre contenute nei limiti di bilancio in modo da non incontrare passività.
Delle eventuali irregolarità amministrative i componenti del Consiglio rispondono personalmente ed a norma di legge.
Le cariche di Consigliere di Sezione, Revisore dei conti e Segretario di Sezione sono tra loro incompatibili. Alle riunioni del Consiglio possono intervenire - su invito del Presidente della Sezione - il Presidente del Nucleo di volontariato di p. c. e la delegata del gruppo delle "Benemerite", senza diritto al voto.


Art. 30
Assemblea di sezione Convocazione, costituzione, disciplina delle sedute



L'Assemblea di Sezione è costituita dai Soci effettivi non in servizio e in regola con il versamento della quota sociale. Il Socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro Socio effettivo mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo Socio.
All'Assemblea possono partecipare, senza diritto al voto, i Soci di tutte le categorie iscritti alla Sezione e alla Sottosezione, che possono intervenire nella discussione solo su autorizzazione del Presidente.
L'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Sezione.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con avviso personale, da inviarsi a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.
La verifica dei poteri per l'ammissione all'Assemblea è compito del Consiglio di Sezione ed è soggetta alla vigilanza e al controllo del Presidente.
Per la validità dell'Assemblea si osservano le disposizioni di cui all'art. 23.3 dello Statuto. L'Assemblea viene aperta e presieduta dal Presidente della Sezione che procede alla nomina di un segretario per la redazione del verbale. Il Presidente è responsabile del buon andamento dei lavori, fa osservare le norme dello Statuto e del presente Regolamento, concede la parola, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne comunica il risultato.
I Soci che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi presso la presidenza dell'Assemblea e hanno facoltà di parola in ordine di iscrizione.
Ogni Socio può intervenire una sola volta nel corso della discussione di un singolo argomento. Qualora un Socio ammesso a parlare non si attenga strettamente all'argomento in discussione, il Presidente, dopo un primo richiamo, gli toglie la parola.
Se nell'Assemblea insorgono inconvenienti, il Presidente dopo un richiamo all'ordine, può espellere i responsabili e nei casi di maggior gravità, sospendere o sciogliere la seduta. Il responsabile o i responsabili degli incidenti ne rispondono in sede disciplinare.
Tutte le eventuali votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
Qualora un terzo dei Soci effettivi presenti e rappresentati chieda che la votazione avvenga per appello nominale si procede in ordine inverso di grado: i membri del Consiglio sezionale però votano per ultimi, sempre in ordine inverso di grado o di anzianità di grado.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti vale il voto del Presidente.


Art. 31
Assemblea ordinaria: competenze



Le competenze specifiche dell'Assemblea ordinaria sono:
- deliberare sulla relazione programmatica e sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio sezionale;
- deliberare entro il mese di marzo, sulla relazione e sul bilancio consuntivo dell'anno decorso, corredato della relazione dei Revisori dei conti;
- deliberare, su proposta del Consiglio sezionale, l'aliquota delle entrate della Sezione da devolvere alle sottosezioni (ove costituite ) per far fronte al loro funzionamento;
- stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, eventuali contributi dei Soci in aggiunta alle quote sociali;
- stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, la costituzione di un fondo sociale a beneficio dei Soci in particolare situazione di bisogno.


Art. 32
Assemblea straordinaria



Con delibera del Consiglio di Sezione o su richiesta di almeno un terzo dei Soci effettivi iscritti alla Sezione ovvero dell'Ispettore regionale, possono essere convocate assemblee straordinarie per l'esame di questioni urgenti o di particolare rilievo.
Per la convocazione, la costituzione e lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria si applicano le norme previste all'art. 30 del presente Regolamento.


Art. 33
Assemblea elettorale



La convocazione e la costituzione dell'Assemblea per l'elezione dei componenti il Consiglio di Sezione avvengono secondo le procedure stabilite agli artt. 23 dello Statuto e 30 del presente Regolamento, in quanto applicabili.
Della convocazione deve essere data comunicazione all'Ispettore regionale ed al Coordinatore provinciale. L'Assemblea viene aperta dal Socio presente più elevato in grado o più anziano nel grado, il quale fa procedere all'elezione, per alzata di mano, del Presidente e del Segretario dell'Assemblea che ha il compito di redigere il verbale della seduta.
Nel caso in cui la sezione sia commissariata, le funzioni riguardanti il Socio più elevato in grado o più anziano nel grado vengono assolte dal Commissario straordinario.
Su invito del Presidente dell'Assemblea si elegge - per alzata di mano - la Commissione di scrutinio composta di tre membri non candidati a cariche sociali, dei quali, il più elevato in grado o più anziano nel grado ha anche il compito di sostituire il Presidente dell'Assemblea qualora questi debba temporaneamente assentarsi. La lista dei candidati al Consiglio di Sezione (art. 23 punto 5 dello Statuto) deve contenere nominativi sufficienti a formare l'organo elettivo: costituito da cinque membri nel caso in cui i Soci effettivi della Sezione, compresi i componenti delle Sottosezioni dipendenti, non superino il numero di trenta, sette se siano più di trenta e fino a cinquanta, nove se siano più di cinquanta.
In mancanza o in carenza di candidature sufficienti a ricoprire l'intero organo da eleggere, l'Assemblea procede alla nomina di una Commissione per la compilazione di una lista unica, come previsto all'art. 23 punto 8 dello Statuto.
I componenti della Commissione per la compilazione della lista delle candidature non possono far parte della Commissione di scrutinio.
Le operazioni di voto si svolgono tra le ore 09 00 e le ore 19 00, per un minimo di otto ore. L'indicazione dell'orario previsto deve essere contenuto nella lettera di convocazione. All'orario terminale indicato, l'esercizio di voto è consentito solo agli elettori presenti in sala.


Art. 34
Svolgimento operazioni di voto



Sono compiti della Commissione di scrutinio:
- accertare il diritto al voto;
- autenticare le schede di votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla Commissione prevista all'art. 33;
- disciplinare le operazioni di voto;
- effettuare lo spoglio delle schede;
- decidere in unica e definitiva istanza per eventuali vertenze concernenti le votazioni;
- redigere il verbale conclusivo consegnandolo al Presidente dell'Assemblea.
Sono compiti del Presidente dell'Assemblea:
- disciplinare l'eventuale dibattito preelettivo, concedendo la parola - per brevi interventi - ai candidati che intendono esporre i loro programmi;
- chiarire le modalità di voto;
- dare corso alla votazione;
- dichiarare chiusa la votazione;
- proclamare gli eletti.
Dal verbale della commissione di scrutinio devono risultare:
- il numero dei votanti;
- il numero delle schede nulle e delle schede bianche;
- il numero dei voti riportati dai singoli candidati;
- l'assicurazione che non sono stati prodotti reclami in ordine alle elezioni;
- la soluzione di eventuali vertenze concernenti le votazioni.
II verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e dal Presidente dell'Assemblea, deve essere redatto in tre copie: una conservata presso la Sezione, una trasmessa alla Presidenza Nazionale, una all'Ispettore regionale.


Art. 35
Elezione Presidente di Sezione



Nella prima riunione del Consiglio sezionale, successiva all'Assemblea elettorale, convocata senza ritardo dal Consigliere neo eletto più elevato in grado o più anziano nel grado, i Consiglieri neo eletti procedono alla elezione nel loro seno del Presidente della Sezione ed eventualmente del Vice Presidente.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. La riunione sarà presieduta dal Consigliere più elevato in grado che procederà a redigere il relativo verbale che sarà firmato da tutti gli intervenuti e trasmesso, unitamente a quello di cui al precedente articolo, alla Presidenza Nazionale e all'Ispettore.



Art. 36
Validità delle elezioni



A norma dell'art. 28, secondo comma dello Statuto, la corretta osservanza della procedura prevista per la convocazione e costituzione dell'assemblea elettorale e la regolarità delle operazioni di voto sono condizioni indispensabili per ottenere l'approvazione delle nomine a cariche sociali. Pertanto, la commissione di scrutinio, nel redigere il verbale delle elezioni assicura che: "le elezioni si sono svolte in piena aderenza alle disposizioni statutarie e regolamentari e che non sono stati prodotti reclami".
Qualora le nomine predette non riportino la prescritta approvazione della Presidenza Nazionale, saranno indette nuove elezioni nel più breve tempo possibile.
In applicazione dell'art. 29 dello Statuto, quando il Presidente della Sezione non può comunicare alla Presidenza Nazionale, per la sostituzione di un membro del Consiglio venuto a mancare, il Socio che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, segnala, tramite l'Ispettore, altro Socio ritenuto idoneo e ben accetto alla maggioranza degli iscritti alla Sezione.
Su iniziativa dell'Ispettore regionale, analoga procedura si assume qualora venga a mancare un Coordinatore provinciale.


Art. 37
Elezione degli Ispettori regionali



Per le elezioni degli Ispettori regionali, il Presidente nazionale nomina una Commissione di scrutinio composta dal Vice Presidente vicario e da due Consiglieri nazionali.
La Presidenza Nazionale:
- con congruo anticipo sulla scadenza del mandato, pubblica sull'Organo ufficiale di stampa dell'ANC la costituzione della Commissione di scrutinio invitando i Presidenti di sezione della Regione interessata a comunicare, sentito il Consiglio sezionale ed entro un termine prefissato, il nominativo di un Socio effettivo della Regione - e tale da almeno un anno solare - che intenda candidarsi per la carica;
- scaduto il termine indicato, trasmette ai Presidenti di Sezione la lista dei candidati, che comprenderà, comunque, il nominativo dell'Ispettore uscente, ove questi lo desideri, invitandoli ad esprimere il proprio voto, entro una data stabilita, seguendo le istruzioni indicate nella stessa lettera d'invito.
La Commissione di scrutinio procede allo spoglio delle schede pervenute entro i termini, proclamando eletto il Socio che viene indicato dal maggior numero di Sezioni.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Il relativo verbale viene trasmesso alla Presidenza Nazionale che ne da partecipazione all'interessato e provvede alla pubblicazione del risultato sull'Organo ufficiale di stampa.


Art. 38
Elezione dei Consiglieri nazionali



Per l'elezione dei nove Consiglieri nazionali, che a norma dell'art. 16 dello Statuto, fanno parte del Comitato centrale:
- l'Ispettore regionale del Lazio - su richiesta della Presidenza - raccoglie le candidature espresse dai Presidenti delle Sezioni di Roma, orientativamente uno per ciascuna categoria indicata all'art. 12 dello Statuto; - la Presidenza Nazionale predispone una scheda di votazione che viene presentata agli Ispettori regionali convocati in assemblea.
Non sono ammesse deleghe né voto per corrispondenza;
- i votanti hanno facoltà di depennare o aggiungere nominativi, assicurando comunque il rispetto del dettato del citato art. 12;
- l'Assemblea elettorale, presieduta dal Presidente nazionale uscente, nomina tra i suoi componenti, per alzata di mano, una commissione ed un segretario che procede allo scrutinio dei voti, espressi in forma segreta, dagli Ispettori;
- la Commissione proclama eletti i nove candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e trasmette il relativo verbale alla Presidenza Nazionale che ne dà partecipazione agli interessati e provvede alla pubblicazione sull'Organo ufficiale di stampa.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.


Art. 39
Presidente e Vicepresidente nazionali



II Presidente e i Vice Presidenti nazionali vengono eletti nel loro seno - nel corso di apposita riunione promossa dalla Presidenza Nazionale - dai nove Consiglieri nazionali.
Assume la presidenza il Consigliere nazionale più elevato in grado o più anziano di grado.
Le elezioni si svolgono con voto segreto e con votazioni successive per il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario ed il secondo Vice Presidente.
Vengono proclamati eletti i Consiglieri nazionali che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Il verbale, redatto dal Segretario nazionale, sarà trasmesso al Comando Generale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.
La Presidenza Nazionale provvede alla pubblicazione dei risultati della votazione sull'Organo ufficiale di stampa.


Art. 40
Entrate dell'Associazione



Le entrate dell'Associazione, degli Ispettorati e delle Sezioni, di cui agli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto, sono destinate a sopperire alle necessità dell'organizzazione associativa ed ispettiva.



Art. 41
Entrate straordinarie



Per l'organizzazione d'eventuali iniziative intese a promuovere entrate straordinarie alle Sezioni (lettera d dell'art. 37 dello Statuto), deve essere richiesta, almeno 60 giorni prima della loro realizzazione, l'autorizzazione della Presidenza Nazionale. Dovranno altresì osservarsi le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, fiscali, tributarie, sui diritti d'autore, ecc.
Dell'eventuale inosservanza di qualcuna di tali disposizioni risponde il Presidente della Sezione.
Nei biglietti, lettere, manifesti, volantini o documenti in genere relativi alle manifestazioni che vengono effettuate dovrà sempre chiaramente precisarsi che la Sezione indice quelle manifestazioni pro fondi assistenziali del reparto ed eventualmente anche dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).
L'eventuale cessione a persone estranee all'Associazione di biglietti per le iniziative di cui sopra dovrà essere fatta esclusivamente nell'ambito del proprio territorio dalle Sezioni che danno vita alla manifestazione ed a mezzo di iscritti all'Associazione, in forma cortese e tale da non dare comunque la sensazione di carattere vessatorio: per tale cessione è assolutamente vietato servirsi in alcun modo del telefono e dell'intervento di persone estranee alle Sezioni.


Art. 42
Fondi assistenziali



La Sede centrale dell'Associazione e le Sezioni destinano annualmente una parte delle entrate ai fondi per lo svolgimento delle attività assistenziali e sociali, per l'erogazione di sussidi a Soci in particolare situazione di disagio economico.
Le Sezioni che non possono provvedere in alcun modo all'erogazione di tali sussidi trasmetteranno alla Presidenza nazionale, tramite Ispettore regionale, le eventuali domande dei Soci in comprovate condizioni di bisogno esprimendo parere in merito non senza rappresentare dettagliatamente la posizione famigliare ed economica del richiedente e far conoscere da quanto tempo questi appartenga all'Associazione.
Le Sezioni che abbiano concesso un sussidio possono interessare per altro intervento la Presidenza Nazionale, comunicando l'entità del sussidio da loro concesso.
Non possono essere concessi sussidi a chi non abbia superato l'anno solare di appartenenza all'Associazione.


Art. 43
Bilancio associativo



La Presidenza Nazionale, allorché trasmetterà al Ministero Difesa il rendiconto dei contributi da questo concessi a qualsiasi titolo nel corso dell'esercizio finanziario scaduto, invierà agli Ispettorati quanto loro dovuto ai sensi della lettera a) dell'art. 36 dello Statuto.


Art. 44
Quota associativa



La misura delle quote associative stabilita annualmente dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto viene pubblicata sull'Organo ufficiale di stampa dell'Associazione.
Le quote associative devono essere versate dai Soci - eccezione fatta per quelli "d'Onore" e "Benemeriti" - in unica soluzione. Ogni Socio ha l'obbligo entro il mese di gennaio, di rinnovare la tessera e di versare l'importo della quota. In nessun caso si potrà far luogo alla restituzione di quanto versato.
Le Sezioni debbono versare alla Presidenza nazionale in unica soluzione, entro il mese di aprile, la prevista percentuale della quota associativa di tutti i Soci tesserati.
Le Sezioni che hanno in carico i Soci "Benemeriti" sono tenute a versare all'Associazione l'importo delle relative quote sociali.
I Soci "d'onore" e quelli "benemeriti" - ove lo ritengano - concorrono al funzionamento delle Sezioni con versamenti spontanei.
Qualora un Socio inscritto alla Sede centrale passi a far parte di una Sezione od un Socio inscritto ad una Sezione, passi a far parte della Sede centrale o di un'altra Sezione le quote versate rimangono assegnate rispettivamente alla Sede centrale dell'Associazione o alla Sezione di provenienza.


Art. 45
Tessera associativa



La tessera, che costituisce il solo documento attestante l'appartenenza all'Associazione, deve essere rinnovata ogni anno, mediante l'applicazione di appositi bollini.
Al Socio cui sarà rilasciata una nuova tessera, per deterioramento, smarrimento od esaurimento dello spazio per i bollini, sarà ritirata quella scaduta che, sotto la responsabilità del Presidente della Sezione, dovrà essere distrutta.
Nei casi previsti dall'art 11 dello Statuto, l'interessato ha l'obbligo morale di restituire il documento alla competente Sezione.


Art. 46
Scioglimento di Sezione



Nel caso di scioglimento di una Sezione il fondo sociale sarà versato alla Sede centrale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, mentre per i mobili e le suppellettili il Presidente nazionale può disporne l'alienazione immediata od il passaggio in consegna alla Sezione più vicina in attesa di una decisione definitiva.


Art. 47
Commissariamento di Sezione



Con la nomina del Commissario straordinario decadono tutte le cariche sezionali. Questi ha tuttavia la facoltà di mantenere in carica il Segretario della Sezione e di avvalersi, per attività di ordinaria amministrazione, della collaborazione di Soci della Sezione, da lui prescelti.


Art. 48
Organo di stampa



Le delibere del Consiglio nazionale e quelle di rilievo del Comitato centrale nonchè i comunicati della Presidenza Nazionale vengono portati a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul periodico "le Fiamme d'Argento" che costituisce Organo ufficiale dell'Associazione.


Art. 49
Entrata in vigore



Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio nazionale.




 
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